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Intercettazioni telefoniche e informatiche

24/06/2006
- A cura di
Tecnologia & Attualità - La legge italiana pone ferree limitazioni alle intercettazioni di comunicazioni personali. No, il Grande Fratello non è sempre in ascolto..

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Il pezzo che stai leggendo è stato pubblicato oltre un anno fa. AvvisoLa trattazione seguente è piuttosto datata. Sebbene questo non implichi automaticamente che quanto descritto abbia perso di validità, non è da escludere che la situazione si sia evoluta nel frattempo. Raccomandiamo quantomeno di proseguire la lettura contestualizzando il tutto nel periodo in cui è stato proposto.

Premessa

Molte persone, alla sola parola "intercettazione", sentono correre un brivido lungo la schiena: percepiscono un'insidia, una limitazione alla loro libertà, un vulnus alla loro privacy...

Tuttavia, questi scenari da "Grande Fratello" perdono consistenza come neve al sole quando si prende coscienza del fatto che tutti noi siamo assistiti da un valido sistema di garanzie, che hanno la loro fonte sia a livello costituzionale, sia a livello di legge ordinaria. Lasciamo parlare Legge...

Cos'è un'intercettazione?

Per "intercettazione" si intende la captazione, mediante strumenti meccanici o elettronici, di una comunicazione o di una conversazione riservata, quando tale captazione avviene in modo clandestino (ossia di nascosto) da parte di un soggetto terzo rispetto agli interlocutori: Tizio, senza farsi scoprire, registra una conversazione telefonica (o il flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici) tra Caio e Sempronio.

Al contrario, non c'è intercettazione se uno dei due interlocutori (es. Caio) registra la conversazione che egli stesso sta avendo con l'altro soggetto parlante (es. Sempronio): in questo caso la registrazione è un semplice documento e non un'intercettazione!

È necessario che la captazione avvenga in modo clandestino: è palese che l'effetto utile sfumi, quando gli intercettati sanno di essere sorvegliati.

Vi è poi l'intercettazione di comunicazioni tra presenti da parte di un soggetto non presente: in questo caso Caio e Sempronio stanno conversando senza l'impiego di mezzi di comunicazione e Tizio registra le voci dei due sventurati. Questa tipologia di intercettazione, di regola ammessa fuori dal domicilio privato (es. piazza), è consentita nel domicilio soltanto se vi è il fondato motivo di ritenere che in quel luogo si stia svolgendo l'attività criminosa (art. 266 comma 2, codice di procedura penale).

Garanzie

Come dicevamo, le tanto temute intercettazioni non hanno ragione di essere tali, in quanto sono ammesse con molti limiti.

L'art. 15 Costituzione proclama che la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni forma di comunicazione sono inviolabili e che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Per attuare tale previsione costituzionale, il codice di procedura penale si affretta a dettare una serie di limiti all'ammissione delle intercettazioni:

  • le intercettazioni possono essere disposte soltanto in procedimenti relativi a specifici reati (art. 266 comma 1) ;
  • le intercettazioni devono essere richieste dal PM e autorizzate dal giudice (art. 267 comma 1) ;
  • il giudice autorizza (con decreto motivato) le intercettazioni solo se vi sono gravi indizi di reato e se l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini (art. 267 comma 1) ;
  • se le suddette previsioni non sono rispettate, i risultati delle intercettazioni sono inutilizzabili, ossia nel processo non potranno essere valutati dal giudice ai fini della sua decisione (art. 271 comma 1). Le intercettazioni raccolte in violazione della legge verranno distrutte (art. 271 comma 3) ;
  • non sono consentite le intercettazioni delle comunicazioni e delle conversazioni tra difensori, tra consulenti tecnici e tra i difensori e i loro assistiti (art. 103 comma 5).

Tali requisiti risultano attenuati, come è ovvio che sia, nelle indagini relative ai delitti di criminalità organizzata e di terrorismo internazionale: per far fronte a quelle che sono le maggiori piaghe della società contemporanea, è prevista la possibilità di effettuare intercettazioni telefoniche e informatiche al solo scopo di prevenire la commissione dei sopra citati delitti (art. 226 comma 1, Disposizioni di Attuazione al c. p. p.). Si tratta delle intercettazioni preventive, considerate costituzionalmente illegittime da gran parte della dottrina. In ogni caso, gli elementi acquisiti mediante le intercettazioni preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, non possono essere menzionati in atti di indagine, né costituire oggetto di deposizione, né essere divulgati.

Modalità di intercettazione

È il PM che, con decreto motivato, indica le modalità e i termini delle operazioni. Tali operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura Repubblica.

Tuttavia, nel caso in cui gli impianti in questioni siano insufficienti o inidonei, e vi siano situazioni di urgenza, il PM può disporre il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria (art. 268 comma 3, c. p. p).

Peculiare il caso delle intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche: il PM può disporre che le relative operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati (art. 268 comma 3 bis, c. p. p).

Conclusioni

La spia (spesso inattendibile) è stata sostituita da voci e immagini ad altissima fedeltà: la tecnologia ci ha fatto un altro regalo, e vuole essere un regalo a fini di Giustizia.

Nel frattempo, il legislatore ha previsto tutte le garanzie del caso, in modo che la bilancia sia in equilibrio: da una parte il diritto alla libertà e alla segretezza della comunicazione, e dall'altro il diritto alla sicurezza e all'ordine pubblico.

Per mantenere l'equilibrio, bisogna "solo" dare attuazione alle garanzie.

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