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Firma Elettronica

13/10/2004
- A cura di
Tecnologia & Attualità - Qual è il valore legale della firma elettronica? Scopriamo in questo articolo le autografe del nuovo millennio.

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Il pezzo che stai leggendo è stato pubblicato oltre un anno fa. AvvisoLa trattazione seguente è piuttosto datata. Sebbene questo non implichi automaticamente che quanto descritto abbia perso di validità, non è da escludere che la situazione si sia evoluta nel frattempo. Raccomandiamo quantomeno di proseguire la lettura contestualizzando il tutto nel periodo in cui è stato proposto.

XP_summing_data_folder.gifIn materia di firma digitale il legislatore italiano è sempre stato più ligio e rigoroso rispetto al legislatore comunitario.

Infatti, prima delle direttive comunitarie che hanno modificato il DPR 445/2000, la legge italiana riconosceva validità giuridica esclusiva alla sola sottoscrizione elettronica che rispettasse i requisiti tecnologici dello strumento ritenuto più idoneo a garantire l'autenticità della sottoscrizione: la firma digitale. In questo modo si attuava una piena equiparazione tra sottoscrizione autografa e sottoscrizione digitale, con la conseguenza che quest'ultima era in grado di assicurare le stesse funzioni svolte da una firma vera e propria.

La nuova disciplina introdotta dalla legislazione comunitaria, in un clima di liberalizzazione, ha semplificato l'uso delle firme elettroniche ed è stata di certo più indulgente rispetto al legislatore italiano. Ma come?

Per capire il nocciolo di questa modifica, è necessario operare una netta e precisa distinzione tra firme semplici (o deboli) da una parte, e firme avanzate (o forti) dall'altra: le prime si caratterizzano Bullet_triangle_red.pngper uno standard tecnico più blando e meno rigoroso, e non sono perfettamente idonee ad assicurare le esigenze che soddisfa la sottoscrizione autografa; le firme forti, invece, sono più sicure e garantiscono una maggior efficacia giuridica del documento.

Mentre il legislatore italiano esigeva esclusivamente firme avanzate, quello comunitario ha invece ritenuto sufficienti ad assicurare l'autenticità della sottoscrizione anche le sole firme semplici o deboli, dotate di minor sicurezza. E questo in ragione di una diversa sensibilità comunitaria rispetto al tema del commercio elettronico... del resto, uniformare le diverse discipline di paesi spesso eterogenei tra loro non è semplice e spesso si deve scendere a compromessi. Inoltre il sistema italiano era improntato ad esigenze di forma e certezza proprie della Pubblica Amministrazione, mentre il sistema comunitario ha studiato la problematica della firma digitale con riferimento all'universo più elastico ed autonomo dei rapporti tra privati.

In seguito alle direttive comunitarie, l'Italia, come ogni altro paese appartenente all'Unione Europea, ha dovuto adempiere all'obbligo di adeguare la propria normativa al dettato comunitario. Proprio per questa ragione, nella disciplina di recepimento, il legislatore italiano ha previsto ben quattro possibili tipi di firme da utilizzare.

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  • La firma elettronica: essa è una firma debole o semplice e consiste in un insieme di dati in forma elettronica, usati come mezzo di autenticazione informatica.
  • La firma elettronica avanzata: è una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, permettendo in questo modo la validazione.
  • La firma elettronica qualificata: è anch'essa avanzata ed è generata un dispositivo di firma sicura.
  • La firma digitale: è la firma elettronica sicura per eccellenza, adottata in Italia da 1997.

Ne deriva che il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica anche semplice, è giuridicamente rilevante e ammissibile.

Spetterà poi, in ogni caso, al giudice valutare, secondo caratteristiche di oggettività e sicurezza (art.10 T.U. 445/2000 modificato dal primo decreto legislativo di recepimento della direttiva, d.lgs 10/2002).

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