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La frode informatica

30/10/2004
- A cura di
Sicurezza - Allettati da offerte irripetibili o aggirati sotto falsa identità, ogni giorno migliaia di utenti su Internet vengono truffati da individui senza scrupoli: ecco cosa rischiano queste persone.

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La frode informatica è una figura di reato di recente istituzione, introdotta dalla legge n. 547/1993 e disciplinata dall'articolo 640 ter del Codice Penale.

Si tratta di un delitto contro il patrimonio, che rientra nella categoria dei delitti con la cooperazione della vittima, nei quali quest'ultima non si limita a subire l'offesa, ma contribuisce alla determinazione del proprio danno patrimoniale, essendo essa stata tratta in inganno.

Per comprendere a pieno la fattispecie in esame, è necessario avere chiaro il concetto di truffa comune, delitto con la cooperazione della vittima per eccellenza.

Il reato di truffa comune, disciplinata dall'articolo 640 c. p., consiste nel fatto di chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si tratta di un reato che può essere posto in essere da chiunque, e che deve consistere in una condotta ingannatoria (induzione in errore e a tenere determinati comportamenti), causa di quattro progressivi effetti: l'altrui stato di errore, il compimento di determinati atti da parte del soggetto ingannato (atti di disposizione patrimoniale), il danno altrui e il profitto ingiusto.

La condotta ingannatoria deve essere realizzata mediante artifici o raggiri, i primi consistenti in un'alterazione della realtà, i secondi consistenti in menzogne corredate da ragionamenti idonei a farle scambiare per verità.

Chiarito il concetto di truffa, risulta ora più semplice addentrarsi nello studio della frode informatica, che si presenta ogni volta in cui un soggetto, "alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno".

Analizzando la fattispecie, si può notare immediatamente che nel "nuovo" reato sono stati eliminati alcuni requisiti della truffa comune, ossia gli artifici e raggiri e l'induzione in errore, e ciò per il fatto che questi elementi sono sempre meno ipotizzabili nel sistema della computerizzazione, dove le macchine, che giocano un ruolo da protagoniste, sono prive delle caratteristiche proprie dell'essere umano.

Oltre all'induzione in errore, nella frode informatica manca anche l'atto di disposizione della vittima, con la conseguenza che risulta sviante far coincidere lo schema di tale reato con quello della truffa comune.

Secondo l'opinione di diversi studiosi, infatti, il passaggio di ricchezza da un patrimonio all'altro senza il tramite di un atto di disposizione, allontanerebbe la frode informatica dalla truffa e la avvicinerebbe alla categoria del furto con mezzi fraudolenti (art. 625 n. 1 c. p.), intendendo per mezzo fraudolento ogni stratagemma volto ad annullare e ad aggirare gli ostacoli che si interpongono tra il criminale e la cosa da sottrarre.

Le condotte fraudolente caratterizzanti la frode informatica sono fondamentalmente due: la prima consiste nell'alterazione del funzionamento del sistema informatico o telematico, ossia in una modifica del regolare svolgimento di un processo di elaborazione o di trasmissione dati; la seconda, invece, coincide con l'intervento, senza diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema, e pertanto ogni forma di interferenza diversa dall'alterazione del funzionamento del sistema.

Mentre l'alterazione determina i suoi effetti materiali sul sistema informatico o telematico, l'intervento ha per oggetto i dati, le informazioni o i programmi. Tuttavia, in entrambi i casi, il bene giuridico che viene offeso è il patrimonio, e l'evento del reato è costituito dal danno patrimoniale altrui e dall'ingiusto profitto del criminale.

La frode informatica è aggravata se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640 (se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare), e se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema

Con riferimento al trattamento sanzionatorio, la frode informatica è punita a querela di parte, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da€ 51,64 a 1.032,91; nelle ipotesi aggravate, il reato è punito d'ufficio, con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da€ 309,87 a 1.549,37.

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