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firma elettronica (1)
, firma (1)
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Infatti, prima delle direttive comunitarie che hanno modificato il DPR 445/2000, la legge italiana riconosceva validità giuridica esclusiva alla sola sottoscrizione elettronica che rispettasse i requisiti tecnologici dello strumento ritenuto più idoneo a garantire l'autenticità della sottoscrizione: la firma digitale. In questo modo si attuava una piena equiparazione tra sottoscrizione autografa e sottoscrizione digitale, con la conseguenza che quest'ultima era in grado di assicurare le stesse funzioni svolte da una firma vera e propria. La nuova disciplina introdotta dalla legislazione comunitaria, in un clima di liberalizzazione, ha semplificato l'uso delle firme elettroniche ed è stata di certo più indulgente rispetto al legislatore italiano. Ma come? Per capire il nocciolo di questa modifica, è necessario operare una netta e precisa distinzione tra firme semplici (o deboli) da una parte, e firme avanzate (o forti) dall'altra: le prime si caratterizzano Mentre il legislatore italiano esigeva esclusivamente firme avanzate, quello comunitario ha invece ritenuto sufficienti ad assicurare l'autenticità della sottoscrizione anche le sole firme semplici o deboli, dotate di minor sicurezza. E questo in ragione di una diversa sensibilità comunitaria rispetto al tema del commercio elettronico... del resto, uniformare le diverse discipline di paesi spesso eterogenei tra loro non è semplice e spesso si deve scendere a compromessi. Inoltre il sistema italiano era improntato ad esigenze di forma e certezza proprie della Pubblica Amministrazione, mentre il sistema comunitario ha studiato la problematica della firma digitale con riferimento all'universo più elastico ed autonomo dei rapporti tra privati. In seguito alle direttive comunitarie, l'Italia, come ogni altro paese appartenente all'Unione Europea, ha dovuto adempiere all'obbligo di adeguare la propria normativa al dettato comunitario. Proprio per questa ragione, nella disciplina di recepimento, il legislatore italiano ha previsto ben quattro possibili tipi di firme da utilizzare.
Ne deriva che il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica anche semplice, è giuridicamente rilevante e ammissibile. Spetterà poi, in ogni caso, al giudice valutare, secondo caratteristiche di oggettività e sicurezza (art.10 T.U. 445/2000 modificato dal primo decreto legislativo di recepimento della direttiva, d.lgs 10/2002). Segnala ad un amico |
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