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Diritto d'autore e citazione

10/05/2006
- A cura di
Tecnologia & Attualità - Il divieto di copiare e riprodurre opere altrui può essere derogato ricorrendo alla citazione, sempre che questa sia effettuata del rispetto delle disposizoni di legge.

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Prima dell'avvento di Internet, il diritto d'autore era tutelato con maggior facilità di quanto non avvenga oggi. Lo scrittore, infatti, non temeva i "copia e incolla", e la sua proprietà intellettuale poteva dirsi al sicuro (salvo le insidie di qualche macchina fotocopiatrice). Oggi, invece, chi pubblica sul Web deve fare molta attenzione... basta un click, e qualche furbetto potrebbe pavoneggiarsi, dichiarando come propri gli scritti che, in realtà, sono frutto della nostra fatica!

Il diritto d'autore

Oggetto del diritto d'autore sono le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (art. 2575 c. c.).

Tale diritto si acquista con la creazione dell'opera, con l'ovvia conseguenza che l'opera appartiene al suo autore (art. 2576 c. c.). L'autore può utilizzare economicamente la sua opera (art. 2577 c. c.), e tale tutela economica dura fino al settantesimo anno dopo la morte dell'autore stesso (art. 32 bis, legge 633/1941): in questo lasso temporale, saranno gli eredi a beneficiare dei proventi delle opere, e a decidere se concedere o meno licenze e autorizzazioni.

Le norme volte a tutelare testi e scritti cartacei sono le medesime a cui ci si riferisce per la tutela di articoli (e addirittura e-mail) che troviamo nel Web: qualsiasi forma di testo, anche se breve e ridotta, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore (legge 633/1941 e successive modifiche) e non può essere copiata e riprodotta.

Un'"eccezione" al diritto d'autore: la citazione

Le norme che sanciscono il divieto di copiare e riprodurre scritti altrui subiscono una deroga significativa nell'art. 70 della sopra citata legge 633/1941: il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opere e la loro comunicazione al pubblico sono liberi, se effettuati per uso di critica o di discussione, e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; inoltre, la citazione deve sempre essere accompagnata dalla menzione del titolo dell'opera, del nome dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

Se la citazione è effettuata e indicata correttamente, secondo quanto previsto dalla suddetta disposizione, non sarà necessario richiedere il consenso dell'autore.

Preme sottolineare che l'articolo di legge che consente la citazione è stato modificato dal decreto legislativo 63/2003, emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE, relativa all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione: la modifica ha sottolineato l'aspetto della comunicazione al pubblico del riassunto o della citazione, aspetto assente nell'originaria legge sul diritto d'autore, risalente al lontano 1941. La comunicazione al pubblico è un chiaro riferimento all'impiego di tutti i mass media, Web compreso, in quello che potremmo definire un progetto di arricchimento culturale. Arricchimento che non può sussistere se non si rispettano la proprietà intellettuale e le fatiche letterarie altrui.

Il caso delle e-mail

Le e-mail, essendo testi (seppure brevi), sono anch'esse tutelate dalla normativa sul diritto d'autore. Infatti, sebbene abbiano carattere più informativo e comunicativo che espressamente creativo, non possono essere né copiate, né riprodotte. Tuttavia, dal momento che rappresentano una forma di corrispondenza, sono sottoposte al divieto di rivelazione, violazione, sottrazione e soppressione di cui agli artt. 616 e 618 c. p.

Le sanzioni

Le violazioni delle norme volte a tutelare il diritto d'autore comportano sanzioni civili (artt. 156 e ss. legge 633/1941) e penali (artt. 171 e ss.). A rigor di logica, la sanzione prevista nei confronti di chi usa l'opera altrui a scopi di lucro sarà di gran lunga più severa di quella irrogata a chi si limita a copiare uno scritto senza aspirare ad alcun guadagno.

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