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La responsabilità del gestore di un blog

24/04/2007
- A cura di
Tecnologia & Attualità - La posizione del titolare di un blog è equiparabile a quella di un direttore o vice-direttore di una testata giornalistica stampata, con tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano.

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Il pezzo che stai leggendo è stato pubblicato oltre un anno fa. AvvisoLa trattazione seguente è piuttosto datata. Sebbene questo non implichi automaticamente che quanto descritto abbia perso di validità, non è da escludere che la situazione si sia evoluta nel frattempo. Raccomandiamo quantomeno di proseguire la lettura contestualizzando il tutto nel periodo in cui è stato proposto.

Qualche tempo fa, il Tribunale di Aosta si è trovato di fronte ad una questione alquanto spinosa.

Nello specifico, la reputazione di alcuni giornalisti valdostani era stata offesa con affermazioni e commenti ingiuriosi postati su un blog.

Si delineavano così gli estremi del delitto di diffamazione. Ma, a tal riguardo, sorgeva un interrogativo più che legittimo: in concreto, chi doveva rispondere di tale reato?

Il Tribunale di Aosta, con la pronuncia n. 553 del 26 maggio 2006 (consultabile a questo indirizzo), ha equiparato la posizione del gestore del blog a quella di un direttore responsabile di una testata giornalistica stampata.Martello.jpg

Del resto, sia il blog sia il giornale cartaceo godono entrambi del carattere della pubblicità e, se si considera la loro diffusione nel tempo e nello spazio, possono costituire strumenti per la commissione di diversi reati (non solo diffamazione, ma anche abuso della credulità popolare, violazione della privacy e di segreti, truffa...).

Inoltre, il titolare di un blog, analogamente al direttore di un giornale, ha il pieno e totale controllo di quanto viene postato, con il conseguente dovere di eliminare i messaggi offensivi. In linea con quanto previsto dall'art. 57 c.p., infatti, il direttore o vice-direttore responsabile che omettesse di esercitare il controllo necessario ad impedire la commissione di reati a mezzo stampa, verrebbe punito a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo.

Pertanto, posto che i presupposti sono i medesimi, un siffatto regime di responsabilità trova applicazione anche nei confronti dei gestori e proprietari di questi siti autogestiti, su cui altri soggetti possono inserire in tempo reale le notizie, informazioni e opinioni più disparate.

In definitiva, il titolare del blog contenente le frasi incriminate, è stato così ritenuto responsabile del delitto previsto dall'art. 596 bis c.p., rubricato diffamazione col mezzo della stampa.

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