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![]() Chissà quante volte vi sarà capitato di fare un acquisto e di scoprire, qualche minuto, ora o giorno dopo... che l'oggetto in questione presentava difetti e vizi tali da renderne impossibile l'uso o da diminuirne in modo apprezzabile il valore! Solitamente, chi si trova in questa situazione si rivolge al venditore, lamentando il fatto che il bene acquistato presenta anomalie. È qui che sorgono i problemi: se siete fortunati, trovate il commerciante onesto, che, nei casi previsti dalla legge, provvede a riparare o a sostituire il bene, ovvero a ridurre il prezzo da voi pagato o a risolvere il contratto. Tuttavia, capita anche di incappare in personaggi alquanto scorretti, che, con le classiche parole "non posso farci niente!", vi fanno uscire dal negozio con la coda tra le gambe. Ora, chi conosce Legge, può fare valere i propri diritti (e vi garantisco che quelli del consumatore sono veramente tanti, soprattutto dopo l'intervento del legislatore comunitario), ma chi non conosce il Codice Civile, lascia correre tutto... I diritti dell'acquirenteIn prima battuta, è bene sapere che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi ed è responsabile, nei confronti del consumatore, per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. Per "venditore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che esercita un'attività imprenditoriale o professionale (art. 1519 bis, comma 2 lettera c), c.c.). Con l'accezione "vizio", invece, si fa riferimento ad un difetto di conformità, ad un'imperfezione materiale o a qualsiasi altra anomalia, tale da rendere il bene inidoneo all'uso a cui è destinato o da diminuirne in modo Tuttavia, se al momento dell'acquisto il compratore conosceva tali vizi, la garanzia di cui sopra non è dovuta. Allo stesso modo, tale garanzia non è dovuta se i vizi erano facilmente riconoscibili (non occulti), salvo, in quest'ultimo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi (art. 1491 c.c.). Esemplificando, se compro una tastiera per il mio PC e a questa mancano dei tasti, siamo di fronte ad un vizio facilmente riconoscibile, con la conseguenza che il venditore non è tenuto a garantirmi l'immunità da vizi. Tuttavia, se, nonostante il vizio palese, il venditore dichiara che la tastiera non ha difetti e funziona in ogni modo al 100%, allora la garanzia mi spetta. Nel caso in cui il compratore si sia accorto del vizio solo ad acquisto avvenuto, egli può domandare, a sua scelta (art. 1492, comma 1, c.c.):
In ogni caso, il venditore è tenuto, verso il compratore, al risarcimento del danno, se non Il risarcimento deve comprendere anche i danni derivati dai vizi della cosa (art. 1494, comma 2, c.c.): se, ad esempio, acquisto un bene difettoso e questo va a fuoco, danneggiando altri miei beni o procurandomi danni fisici, il venditore dovrà risarcirmi tali danni! "Le spese di spedizione" un corno!Il decreto legislativo 2 Febbraio 2002, n. 24, recante attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo, ha affiancato, agli originari rimedi della risoluzione del contratto e della riduzione del prezzo, una terza soluzione a vantaggio del consumatore: in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese (per la spedizione, la mano d'opera e i materiali), della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (art. 1519 quater, comma 2, c.c.). Il consumatore può chiedere, a sua scelta, la riparazione o la sostituzione del bene, purché il rimedio richiesto sia oggettivamente possibile e non eccessivamente oneroso rispetto all'altro, nel senso che il rimedio in questione non deve imporre al venditore spese irragionevoli rispetto all'altro rimedio (art. 1519 quater, commi 3 e 4 c.c.). Le riparazioni o sostituzioni di cui si è detto devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, in considerazione della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato lo stesso (art. 1519 quater, comma 5 c.c.). I termini di garanziaPer quanto attiene ai termini di decadenza dal diritto alla garanzia, è opportuno sottolineare come la direttiva comunitaria 1999/44/CE sia a favore del consumatore: l'articolo 1495 c.c. prevede che il Differisce dalla garanzia per i vizi della cosa venduta, la garanzia di buon funzionamento, disciplinata dall'articolo 1512 c.c.: essa opera quando il venditore ha garantito, per un tempo determinato, il buon funzionamento della cosa venduta, con la conseguenza che il compratore, salvo patto contrario, ha trenta giorni di tempo per denunciare al venditore il difetto di funzionamento. Vediamo quindi che, mentre la garanzia per vizi è un effetto naturale del contratto di compravendita, la garanzia di buon funzionamento è pattuita dalle parti. Ma io non ho comprato... questo!Altra cosa ancora è la c.d. consegna aliud pro alio: qui il bene acquistato non è difettoso, ma è sostanzialmente diverso da quello pattuito dalle parti; la cosa venduta, in pratica, non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata (art. 1497 c.c.) In questo caso, al compratore spetta la normale azione di risoluzione del contratto per inadempimento. Non ve lo auguro, ma nel caso in cui acquistiate beni difettosi, ora sapete come comportarvi. Se dimostrate di conoscere Legge, nessuno (o quasi) potrà più approfittare di voi.. Buono shopping e prudenza! Segnala ad un amico |
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