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L'assemblea virtuale

24/08/2006
- A cura di
Tecnologia & Attualità - La tecnologia dipinge nuovi scenari anche in ambito societario: alla classica adunanza dei soci, si preferiscono, sempre più spesso, forme di partecipazione virtuale degli azionisti.

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Il pezzo che stai leggendo è stato pubblicato oltre un anno fa. AvvisoLa trattazione seguente è piuttosto datata. Sebbene questo non implichi automaticamente che quanto descritto abbia perso di validità, non è da escludere che la situazione si sia evoluta nel frattempo. Raccomandiamo quantomeno di proseguire la lettura contestualizzando il tutto nel periodo in cui è stato proposto.

La riforma societaria (entrata in vigore nel 2003) ha introdotto, all'ultimo comma dell'articolo 2370, codice civile, la previsione per cui lo statuto delle società per azioni (SPA) può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza, con la conseguenza che chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

La partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione

Con riferimento alla possibilità di partecipare all'assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione, un azionista, che si trovi all'estero, può partecipare virtualmente all'assemblea (grazie ad una videoconferenza, ad esempio) nel medesimo momento in cui essa si tiene realmente. Tuttavia, con questi sistemi, viene meno l'unità fisica di luogo, che è pertanto sostituita da un'unità "virtuale": i soci in videoconferenza, infatti, non si trovano fisicamente nello stesso luogo in cui sono riuniti i soci realmente partecipanti.

Questa forma di partecipazione non fisica all'assemblea può dirsi legittima, solo nella misura in cui i mezzi di comunicazione utilizzati siano in grado di consentire, in primis, l'identificazione degli azionisti, quindi una loro effettiva partecipazione alla discussione e alla votazione (si parla di mezzi di comunicazione bilaterali, come la video/tele conferenza). Tali requisiti non si riscontrano con riferimento ai mezzi di comunicazione unilaterali (è il caso dei sistemi di telecomunicazione solo audio, come quello telefonico), che pertanto risultano illegittimi.

L'art. 2370, comma 4, c.c. non specifica espressamente le tipologie di mezzi di comunicazione a cui è lecito ricorrere, dimostrandosi in questo modo una disposizione piuttosto lacunosa. Sarà quindi compito degli statuti delle singole società colmare le lacune del legislatore, stabilendo le modalità di collegamento a cui ricorrere.

In ogni caso, la partecipazione virtuale non può essere prevista come l'unica possibile opzione di intervento all'assemblea; bisognerà sempre stabilire un luogo fisico determinato, in cui convocare la riunione. Bullet_triangle_green.png

Il voto per corrispondenza

Un'ulteriore novità introdotta dalla riforma è la previsione (sempre all'art. 2370, comma 4, c. c.) del voto per corrispondenza. La disciplina del voto per corrispondenza è contenuta nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Decreto legislativo 24 Febbraio 1998, n. 58), all'articolo 127, secondo cui l'atto costitutivo delle società quotate può prevedere che il voto in assemblea sia esercitato anche per corrispondenza. In seguito, la disposizione precisa che CONSOB (Commissione nazionale per la società e la borsa) stabilisce con regolamento le modalità di esercizio del voto e di svolgimento dell'assemblea.

La norma in esame si riferisce solo al voto extrassembleare per corrispondenza (e-mail incluse), mentre forse, in tempi di innovazione tecnologica e di informatizzazione sempre più accentuata, sarebbe stato più consono pensare ad ulteriori meccanismi di elaborazione assembleare della volontà dei soci, magari a mezzo di fax, Internet, di videoconferenze, o di altri strumenti analoghi, informatici e non. Pertanto, la previsione del voto per corrispondenza potrà accrescere la sua efficacia, se, sotto la sua denominazione, saranno in futuro accolte altre modalità di espressione del voto, sulla scorta dell'esperienza statunitense.

La scelta dei soci di avvalersi o meno della possibilità di votare per corrispondenza non è irrilevante, e comporta scenari diversi tra loro.

  • In primo luogo, qualora tutti i soci decidano di esprimersi "a distanza", si forma la c. d. assemblea vuota, che è l'assemblea virtuale per eccellenza: in questa ipotesi, il presidente dell'assemblea e il segretario verbalizzante si limitano a registrare i risultati della votazione, senza possibilità di intervento ulteriore.
  • Agli antipodi della suddetta ipotesi, si delinea il caso in cui tutti i soci partecipino fisicamente alla riunione: in questa circostanza, sono ripristinati i poteri del presidente, che conduce il dibattito, e dei soci, che intervengono.
  • Vi è poi il caso in cui soltanto alcuni soci si esprimano per corrispondenza: in questa ipotesi, la più complessa, è necessario conciliare gli interessi delle due "fazioni" di soci, ossia quelli non presenti e quelli partecipanti alla riunione.

In conclusione, possiamo affermare che la tecnologia permette di incentivare la partecipazione degli azionisti alla vita sociale, garantendo processi decisionali più snelli e spediti.

Vi è addirittura chi sostiene che queste nuove forme di partecipazione assembleare salveranno il pianeta dall'inquinamento: anziché prendere l'auto o l'aereo per recarsi alla riunione - con relative emissioni di gas inquinanti per l'ambiente - non è molto più pratico e rispettoso della natura piazzarsi davanti ad un video?

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