da Ale2695 » gio apr 08, 2010 6:11 pm
Comunque, pubblico un intercettazione tra Facchetti e De Santis (ex arbitro):
Facchetti: «Massimo!»
De Santis: «Come stai Giacinto?»
Facchetti: «Bene, e tu?»
De Santis: «Devo farti i complimenti insomma, ti interessi di arbitri...»
Facchetti: «Eh... vedremo, ma mi sa che ci interesseremo in tanti di...»
De Santis: «E vabbè, si interessano tutti, ormai è l'argomento del giorno»
Facchetti: «Sei già a Parigi?»
De Santis: «No, parto domani mattina»
Facchetti: «Perché mi ha chiamato Bla... ehm Gagg, viene là anche lui»
De Santis: «Ah, viene a Parigi Walter?»
Facchetti: «Si viene con anche lui con ... e mi ha detto che ti portava i miei saluti».
De Santis: «Eh si, sennò glieli do io».
Facchetti: «Comunque verrà a salutarti»
De Santis: «È rimasto contento... È stato scelto bene il posto: Francia-Svizzera, gli interessano tutte e due, chi per un verso chi per l'altro...»
Allego l'articolo 1 della giustizia sportiva, giusto per far capire a tutti che questa telefonata è reato di per se!
Art. 1
Doveri e obblighi generali
1. Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo, se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi della giustizia sportiva.
4. Alle società e ai loro dirigenti, tesserati, nonché ai soggetti di cui al comma 5, è fatto divieto di intrattenere rapporti di abitualità, o comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell’ambito dell’attività sportiva, con i componenti degli Organi della giustizia sportiva e con gli associati dell’Associazione italiana arbitri (AIA).
5. Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale.
6. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 si applicano le sanzioni di cui alle lettere a), b),
c), g) dell’art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell’art. 19, comma 1.
7. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 2, 3 e 4 si applicano le sanzioni di cui alle lettere
b), c), g) dell’art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell’art. 19, comma 1.
Comunque, sembra che anche la Fifa («Perché mi ha chiamato Bla... ehm Gagg, viene là anche lui», chissà chi è quel Bla...) sia invischiata...
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