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Internet e reati

Malfunzionamenti della LAN, suggerimenti sulla condivisione e altro legato alle reti.

Internet e reati

Messaggioda ICTLibero » gio dic 13, 2007 3:00 pm

Buongiorno, e complimenti per il forum [^]

Non so se ho scelto la sezione corretta per i quesiti che vi sto sottoponendo, ma consultando l'indice e non avendo trovato una sezione "Diritto", per esclusione ho ritenuto che questa fosse la più indicata.

Le domande che vorrei sottoporvi sono essenzialmente due:

1) sussiste l'obbligo giuridico di fornire dati veritieri nel momento in cui si attiva una nuova cesella/indirizzo di posta elettronica?

2) commette un reato colui che, dopo esserne stato escluso (bannato) si iscrive nello stesso forum con un diverso nick e diverso indirizzo e-mail?

Grazie per le risposte che vorrete darmi.

P.S.: ogni riferimento/link relativo a precise norme e/o giurisprudenza sarà apprezzato. [:)]
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Re: Internet e reati

Messaggioda Mr.TFM » gio dic 13, 2007 3:43 pm

1. in teoria sì.... In pratica no... E comunque è possibile risalire a chiunque sia il creatore di un indirizzo e-mail... Le autorità competenti ne hanno i mezzi.
2. no, reato no. nel senso che chi si connette con un secondo nume laddove gli sia stato proibito, a discrezione degli amministratori, può anche essere denunciato alle autorità competenti....


Legalmente non so se ho detto delle cose corrette, il nostro legale, la Dottoressa Francesca Buraschi, saprà darti delle risposte più precise...... [;)]
Non ti resta che attendere una sua risposta!
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Messaggioda ICTLibero » gio dic 13, 2007 4:55 pm

Grazie Mr. TFM per la risposta. [^]
Capisco che sei stato un po' "generico", nel contempo comprendo anche che il diritto possa non essere tua materia di studio.

Attenderò impaziente l'intervento della D.ssa Buraschi.
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Messaggioda Robby78 » gio dic 13, 2007 5:00 pm

Nel frattempo potresti leggere tutto il papiro che devi accettare quando ti abboni ad un servizio (tipo l'email). Quello col tasto sotto "I Agree" o "Accetto" che nessuno al mondo si è mai sognato di leggere prima di cliccare per intenderci. Ecco in quel polpettone noioso ci dovrebbero essere scritte per filo e per segno le condizioni del contratto, compreso l'eventuale obbligo di fornire i dati personali.
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Messaggioda ICTLibero » gio dic 13, 2007 5:42 pm

Robby78 ha scritto:Nel frattempo potresti leggere tutto il papiro che devi accettare quando ti abboni ad un servizio (tipo l'email). Quello col tasto sotto "I Agree" o "Accetto" che nessuno al mondo si è mai sognato di leggere prima di cliccare per intenderci. Ecco in quel polpettone noioso ci dovrebbero essere scritte per filo e per segno le condizioni del contratto, compreso l'eventuale obbligo di fornire i dati personali.

Capisco, ma il mancato rispetto di una clausula contrattuale, da patre dei contraenti, mi seembra più una questione civilistica che penale.

Mentre la mia domanda era proprio finalizzata a capire se nei due comportamenti menzionati, sono ravvisabili gli estremi di un reato.
Ultima modifica di ICTLibero il sab dic 15, 2007 11:10 am, modificato 1 volta in totale.
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Messaggioda Robby78 » ven dic 14, 2007 4:08 pm

guarda proprio oggi cosa c'è sul corriere:
http://www.corriere.it/cronache/07_dice ... il_identità_cassazione_e59ff120-aa4e-11dc-abc2-0003ba99c53b.shtml
Ultima modifica di Robby78 il ven dic 14, 2007 4:31 pm, modificato 5 volte in totale.
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Messaggioda crazy.cat » ven dic 14, 2007 4:23 pm

Metto un altro link visto che quello del corriere non si apre.

Questo "genio" aveva usato l'email che per rompere le scatole ad una persona, quindi è stato giustamente castigato, se usi una mail senza fare nessun casino, non credo che vengano a prenderti a casa per metterti in galera.


Mail false, si rischia il carcere
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione

Creare una falsa identità sul web, con un account di posta elettronica spacciandosi per una persona diversa da quella che si è in realtà, o sostituendosi ad un'altra persona usandone il cognome, è reato perché si lede la fede pubblica degli utenti che credono di parlare con una persona diversa da quella che si è in realtà. Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza 46674.

Il caso riguarda un ragazzo della Toscana che, al fine di ''procurarsi un vantaggio e di recare un danno ad una sua amica, aveva creato un account di posta elettronica apparentemente intestato a lei e successivamente, utilizzandolo, aveva allacciato rapporti con utenti della rete internet a nome della ragazza'' inducendo in errore sia il gestore del sito sia gli utenti.

La quinta sezione penale della Cassazione ha rigettato il ricorso del ragazzo condannato dalla Corte d'Appello di Firenze perché ''oggetto della tutela penale, in relazione al delitto previsto dall'articolo 494 CP è l'interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza della persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali. E siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia di un determinato destinatario, così il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome''.

Il ragazzo si era difeso motivando la possibilità per chiunque di attivare un account di posta elettronica recante un nominativo diverso dal proprio, anche di fantasia. I giudici della quinta sezione penale, pur ammettendo che questo è ''pacificamente vero'' hanno sottolineato l'esistenza del reato perché ''nel caso in esame il soggetto indotto in errore non è tanto l'ente fornitore del servizio di posta elettronica, quanto piuttosto gli utenti della rete i quali, ritenendo di interloquire con una determinata persona, in realtà inconsapevolmente si sono trovati ad avere a che fare con una persona diversa''.

La Corte ha evidenziato inoltre che non è affatto irrilevante che i messaggi contenuti nelle e-mail erano spediti non solo da un soggetto diverso da quello che ''appariva offrirli'' ma per di più era anche di sesso diverso. In altre parole il ragazzo non solo ha recato danno alla persona di cui usava l'identità (la ragazza inoltre aveva iniziato a ricevere anche telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale) ma ha ingannato gli utenti e quindi ha leso la fede pubblica, per cui in base all'articolo 494 del Codice penale rischia sino a un anno di carcere.
http://www.tgcom.mediaset.it/tgtech/art ... 2339.shtml
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Messaggioda Celtik » ven dic 14, 2007 4:28 pm

[^] insomma: è reato penale e civile. Del resto se si vuol fare PULIZIA nella Rete è ora di finirla con le finte identità, con i furti di identità e compagnia cantando.......
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Messaggioda ICTLibero » sab dic 15, 2007 2:43 am

Per cominciare ringrazio tutti voi che siete intervenuti. [:)]

crazy.cat ha scritto:Metto un altro link visto che quello del corriere non si apre.
(...)
Mail false, si rischia il carcere
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione

(...)
iin base all'articolo 494 del Codice penale rischia sino a un anno di carcere.
http://www.tgcom.mediaset.it/tgtech/art ... 2339.shtml


Premetto che NON sono un esperto di diritto.
Ho però l'impressione che i diversi articoli apparsi su vari quotidiani, così come su Internet, abbiano parzialmente frainteso il significato della sentenza, anche se non l'ho letta.

Infatti la Cassazione condanna costui per un reato previsto dall'articolo 494 del Codice penale che così recita:

Art. 494 Sostituzione di persona
Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a se' o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualita' a cui la legge attribuisce effetti giuridici, e' punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.

Mentre i titoli dei vari articoli parlano genericamente di "mail false" che significa ben poco.

Spacciarsi per qualcun altro è cosa ben diversa dall'usare nomi di fantasia, quali ad esempio un nickname.

Ma sul punto la mia domanda iniziale era:
1) sussiste l'obbligo giuridico di fornire dati veritieri nel momento in cui si attiva una nuova cesella/indirizzo di posta elettronica?

E ciò non significa spacciarsi per qualcun'altro.
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Messaggioda ICTLibero » sab dic 15, 2007 2:49 am

Celtik ha scritto:[^] insomma: è reato penale e civile.

Credo che il reato, in quanto tale, sia contemplato dal codice penale e non civile.
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Messaggioda crazy.cat » sab dic 15, 2007 9:01 am

Ho mandato una mail a Francesca Buraschi, appena si può collegare darà una risposta lei.
Quando i molti governano, pensano solo a contentar sé stessi, si ha allora la tirannia più balorda e più odiosa: la tirannia mascherata da libertà.
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Messaggioda ICTLibero » sab dic 15, 2007 11:02 am

crazy.cat ha scritto:Ho mandato una mail a Francesca Buraschi, appena si può collegare darà una risposta lei.

Grazie crazy.cat [^]
Per rimanere in tema, se ben ricordo, crazy.cat è anche il nick utilizzato da una mia amica.
Non sarebbe assurdo che si profilassero gli estremi di un reato di fronte ad una cosa simile!?
E poi che dire di tutti i casi di reale omonomia esistenti? Potrebbero mai essere scambiati per un tentativo di sostituzione di persona!?

Insomma, se sussiste l'obbligo giuridico di fornire dati veritieri quando si attiva una casella di posta elettronica, ciò dovrebbe essere previsto dalla normativa che regola il funzionamento e l'utilizzo di Internet.

Ed ora, in attesa che intervenga la D.ssa Buraschi, propongo un ulteriore approfondimento sui quesiti iniziali, aggiungendo una domanda:

1) sussiste l'obbligo giuridico di fornire dati veritieri nel momento in cui si attiva una nuova cesella/indirizzo di posta elettronica?

1/b) nel caso in cui le parti, fornitore del servizio e utente, appartengano a due paesi diversi, quale sarà il diritto competente a stabilire se la fornitura di una identità non veritiera costituisce o meno reato?

2) commette un reato colui che, dopo esserne stato escluso (bannato) si iscrive nello stesso forum con un diverso nick e diverso indirizzo e-mail?



P.S.: conoscete qualche forum dove siano trattati quotidianamente argomenti di internet/diritto? [;)]
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Messaggioda Francesca Buraschi » sab dic 15, 2007 12:50 pm

ICTLibero ha scritto:
Celtik ha scritto:[^] insomma: è reato penale e civile.

Credo che il reato, in quanto tale, sia contemplato dal codice penale e non civile.


[^] Ottima precisazione!

Purtoppo il nostro codice penale è alquanto vetusto (1930) e solo recentemente gli sono stati apportati i dovuti aggiornamenti in materia di cyber crime. Tuttavia, tali aggiornamenti non sono esaustivi e non comprendono tutte molteplici ipotesi criminose che possono scaturire dall'impiego dei mezzi telematici e informatici.

In ogni caso, la Cassazione, nella sentenza da voi riportata, ha ricondotto al caso in esame il reato di sostituzione di persona, calandolo nell'attuale realtà tecnologica.

perché si possa configurare il reato di cui parla la Cass., però, sono richiesti una serie di requisiti ben precisi:
- il dolo specifico consistente nel procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recari ad altri un danno
-l'induzione in errore
-la sostituzione illegittima.

Quindi la mera sostituzione dell'identità, di per sè, non configura il reato di cui sopra.
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Messaggioda Francesca Buraschi » sab dic 15, 2007 12:57 pm

E il fornire dati di fantasia, a mio avviso, non è una pratica contraria al diritto...

Certo, bisognerà guardare a che scopo inserisci i tuoi dati: se lo fai per iscriverti ad un forum e partecipare ad una community, rispondendo a qualche discussione, a chi potrai mai arrecare un'offesa?

Al contrario, se fornisci dati falsi, chessò, al sito della banca, allora le cose cambiano!
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Messaggioda Francesca Buraschi » sab dic 15, 2007 1:16 pm

ICTLibero ha scritto:1) sussiste l'obbligo giuridico di fornire dati veritieri nel momento in cui si attiva una nuova cesella/indirizzo di posta elettronica?

1/b) nel caso in cui le parti, fornitore del servizio e utente, appartengano a due paesi diversi, quale sarà il diritto competente a stabilire se la fornitura di una identità non veritiera costituisce o meno reato?

2) commette un reato colui che, dopo esserne stato escluso (bannato) si iscrive nello stesso forum con un diverso nick e diverso indirizzo e-mail?


1) l'obbligo c'è. siamo nell'ambito della buona fede contrattuale, che costituisce oggetto di un vero e proprio obbligo giuridico. poi spetterà al fornitore del servizio controllare che i dati corrispondano al vero. in caso non siano veritieri, il fornitore prenderà i provvedimenti del caso: risoluzione contrattuale ecc.. (in ogni caso, rimedi di tipo civilistico)

1b) solitamente si applica il diritto del paese del contraente debole, quindi del consumatore.

2) direi di no.
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Messaggioda ICTLibero » sab dic 15, 2007 3:31 pm

Come prima cosa ti ringrazio per l'intervento. [^]

Francesca Buraschi ha scritto:Purtoppo il nostro codice penale è alquanto vetusto (1930)

Che dire allora del diritto di successione, se non vado errando, l'intero "impianto" dovrebbe risalire al periodo di Giustiniano [cry]
(...)
Francesca Buraschi ha scritto:Quindi la mera sostituzione dell'identità, di per sè, non configura il reato di cui sopra.

Il fatto che nella mera sostituzione di identità non siano ravvisabili gli estremi di reato di cui all'art. 494 C.P., di per se non assicura l'assenza di altre ipotesi criminose.
E questo era proprio il punto che si intendeva verificare.

Francesca Buraschi ha scritto:E il fornire dati di fantasia, a mio avviso, non è una pratica contraria al diritto...

I puntini stanno ad indicare contrastanti orientamenti giurisprudenziali? [;)] [:)]

Francesca Buraschi ha scritto:Certo, bisognerà guardare a che scopo inserisci i tuoi dati: se lo fai per iscriverti ad un forum e partecipare ad una community, rispondendo a qualche discussione, a chi potrai mai arrecare un'offesa?

Al contrario, se fornisci dati falsi, chessò, al sito della banca, allora le cose cambiano!

Ciò che volevo capire è se fornire dati di fantasia al fornitore del servizio rappresenta di per se un reato oppure no. E questo indipendentemente dal'uso che uno ne farà in seguito della casella di posta o dell'indirizzo e-mail.

Francesca Buraschi ha scritto:
ICTLibero ha scritto:1) sussiste l'obbligo giuridico di fornire dati veritieri nel momento in cui si attiva una nuova cesella/indirizzo di posta elettronica?


1) l'obbligo c'è. siamo nell'ambito della buona fede contrattuale, che costituisce oggetto di un vero e proprio obbligo giuridico. poi spetterà al fornitore del servizio controllare che i dati corrispondano al vero. in caso non siano veritieri, il fornitore prenderà i provvedimenti del caso: risoluzione contrattuale ecc.. (in ogni caso, rimedi di tipo civilistico)

Da quest'ultima tua risposta mi pare di capire che l'unica conseguenza negativa che putrebbe ricadere sull'utente che ha fornito generalità non veritiere, è la recessione dal contratto da parte del fornitore, con conseguente sospensione del servizio. Giusto?

Certo però che è inquietante pensare che un qualunque provider di servizi Internet, possa avere la possibilità di verivicare l'esistenza o meno di tutta la popolazione mondiale, siano esse persone fisiche o giuridiche. [uhm] [V]

Voglio sperare che non sia così!!! [nonono]


Grazie ancora per il tuo prezioso aiuto.
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Messaggioda Francesca Buraschi » sab dic 15, 2007 6:08 pm

I contrasti giurisprudenziali (ma anche dottrinali) sono all'ordine del giorno in ogni branca del diritto, ahimè... e soprattutto in settori così "nuovi" come quello degli illeciti inerenti le più recenti tecnologie.

Per quanto riguarda l'ultimo punto: da quello che so, le aziende che forniscono servizi si preoccupano di verificare l'identità e i dati degli utenti solo laddove ve ne sia la necessità (magari perché sospettanto qualcosa di "losco"). E a tal riguardo possono richiedere documenti che provino la veridicità delle generalità fornite dai contraenti.
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