MegaLab.it
Stampa Articolo
Aperiodico gratuito di informatica
 
20080829223113

Convenzione del Consiglio d'Europa sul Cyber Crime

17/04/2007 - articolo
Tecnologia & Attualità - Convenzione sul Cyber Crime, la cui ratifica da parte dell'Italia è ormai prossima, ridisegnerà il diritto penale interno in materia di crimini informatici.

Con Internet, cui ha fatto seguito l'annullamento di ogni barriera spazio temporale, la criminalità informatica ha ormai assunto carattere internazionale. Da qui la necessità di arginare la portata di tale fenomeno mediante atti normativi emanati a livello sovranazionale. Prima fra tutti, la Convenzione del Consiglio d'Europa sul Cyber Crime, il cui testo può essere consultato a questo indirizzo.

Convenzione è il prodotto di quattro anni di lavoro da parte degli esperti del Consiglio d'Europa. Tuttavia, meritano menzione anche gli interventi di Stati Uniti, Canada, Giappone e altre nazioni non facenti parte dell'Unione Europea.

L'obiettivo cardine del trattato, enunciato a chiare lettere nel preambolo, è quello di promuovere una politica comune, intesa a tutelare la società dai crimini informatici, adottando una legislazione appropriata e realizzando una fruttuosa cooperazione a livello internazionale.

A suo tempo, Legge 23 Dicembre 1993, n. 547, aveva introdotto nel Codice Penale diverse fattispecie di reati informatici, tra cui il danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 bis c.p.), la frode informatica (art. 640 ter c.p.) e i delitti contro la riservatezza informatica e telematica. Ora, Convenzione sul Cyber Crime, firmata a Budapest il 23 novembre 2001 ed entrata in vigore l'1 luglio 2004, si propone di portare una ventata di novità nel panorama del diritto penale italiano. L'Italia, infatti, che al momento ha già sottoscritto Convenzione, procederà presto alla ratifica della stessa.Cyber.gif

La prima parte Convenzione (art. 1) fornisce le definizioni legislative di concetti già enucleati Cassazione Penale, dal Codice dell'amministrazione digitale (D. lgs 159/2006) e dal Codice della privacy (D. lgs. 196/2003).

Si tratta delle nozioni di sistema informatico, di dati informatici e di dati relativi al traffico, da non confondere con i dati relativi al contenuto della comunicazione e agli abbonati. Da ultimo, viene poi definito il concetto di fornitore di servizi, meglio noto come provider.

Il cuore del trattato è dedicato alle disposizioni di diritto penale sostanziale, che individuano un'ampia gamma di fattispecie punibili:

Infine, merita particolare attenzione l'introduzione della responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti suddetti (artt. 12 e 13). Sebbene il legislatore italiano (D. lgs. 231/2001) avesse già previsto, in maniera piuttosto dettagliata, specifici criteri di imputazione ai soggetti collettivi, Convenzione estende notevolmente il novero dei reati imputabili agli enti. Ne deriva che, in forza di queste previsioni, la sanzionabilità dei crimini informatici risulta sganciata dall'individuazione degli effettivi autori-persone fisiche: unica soluzione possibile, visto e considerato che l'astrattezza del cyber spazio e la particolare natura del mezzo impiegato non consentono di individuare con certezza i veri colpevoli.

MegaLab.it rispetta la tua privacy. Per esercitare i tuoi diritti scrivi a: privacy@megalab.it .

Copyright 2008 MegaLab.it - Tutti i diritti sono riservati