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Danneggiamento di sistemi informatici e telematici

21/10/2004 - articolo
Sicurezza - Da una fonte autorevole, una spiegazione chiara sulle normative in vigore in tema di crimini informatici.

Cat_main.gifIl nostro Codice Penale risale al 1930 e pertanto riflette una realtà agricolo-pastorale per molti aspetti ormai anacronistica. Tuttavia, la mutata realtà economico-sociale e l'evoluzione tecnologica hanno reso necessaria l'introduzione di nuovi delitti, per far fronte a fenomeni che il legislatore del lontano 1930 non poteva nemmeno immaginare.

È il caso del "Danneggiamento di sistemi informatici e telematici", che troviamo all'articolo 635 bis del Codice Penale. Si tratta di una figura di reato tecnologicamente avanzata, introdotta nel 1993 dalla legge n. 547, per arginare il crescente fenomeno del danneggiamento informatico ad opera di terroristi informatici e di specialisti di software.

L'articolo 635 bis c.p. recita:

"Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso delle qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni".

Lock_bigger.gifOggetti del reato sono da una parte i sistemi informatici e telematici, e dall'altra i programmi, le informazioni e i dati altrui. Per "sistemi telematici e informatici" ci si riferisce all'hardware, ossia alla materialità dei suddetti sistemi; con i termini "programmi, informazioni e dati" si fa invece riferimento al software.

Per "danneggiamento" quindi si intende sia un danneggiamento fisico (e in merito sono noti i fatti di sabotaggio informatico commessi in numerosi Stati), sia un danneggiamento dei sistemi nelle loro componenti immateriali. Questa condotta danneggiatrice può riguardare sia il sistema nella sua complessità, sia una o più delle sue singole componenti materiali e i dati "aggrediti" possono avere diversa natura: può trattarsi di dati immagazzinati nella memoria interna dell'elaboratore o su un supporto esterno, o di dati in transito da un computer all'altro.

Il termine "danneggiamento" racchiude un concetto molto ampio, che comprende la distruzione di dati o programmi, il loro deterioramento e la loro resa inservibilità totale o parziale. Per "distruzione" si intende un'eliminazione definitiva dei dati o dei programmi; per "deterioramento" ci si riferisce ad una notevole diminuzione della loro utilizzabilità, e infine la resa "inservibilità totale o parziale" consiste in tutte quelle condotte danneggiatrici diverse dalla mera cancellazione e deterioramento dei dati.

Questions.gifIl reato in questione è aggravato dalle aggravanti del danneggiamento comune (art. 635 c.p.) e dall'essere "il fatto commesso con abuso della qualità di operatore di sistema".

Ma chi si intende per "operatore di sistema"? Secondo parte della dottrina egli sarebbe soltanto il tecnico dell'informatica, cioè colui che controlla le differenti fasi del processo di elaborazione dei dati e può così inserirsi facilmente in tutti i settori della memoria interna del sistema. Per altri, con il termine "operatore di sistema" si farebbe riferimento a tutti i tecnici dell'informatica, e cioè a tutti quei soggetti che lavorano sul computer in quanto a ciò legittimati.

Il trattamento sanzionatorio per questo delitto è la reclusione da sei mesi a tre anni, "salvo che il fatto costituisca più grave reato". Con questa clausola di riserva ci si riferisce all'art. 420/2 c.p., che punisce l'"Attentato a impianti di pubblica utilità", per cui i sistemi e dati danneggiati devono avere una complessità e rilevanza tale da far sì che l'attentato costituisca un pericolo immediato per tutta la collettività e l'ordine pubblico. Per le ipotesi aggravate di reato suddette la pena è invece della reclusione da un anno a quattro anni.

Questo trattamento sanzionatorio è inasprito rispetto a quello previsto per il danneggiamento comune, e ciò per due ragioni fondamentali:

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